AssoAmbiente

News

2024/157/SAEC-GIU/LE

La capacità produttiva contenuta in una autorizzazione integrata ambientale (AIA) non ha mero carattere descrittivo ma è una prescrizione che il gestore deve rispettare a pena di sanzioni.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2024, n. 4072 che ha riconosciuto legittimo il provvedimento di diffida ex articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 emesso dalla Provincia di Bergamo nei confronti del gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale con l'ordine di conformarsi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

In sostanza l'impresa ricorrente aveva aumentato la capacità produttiva rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzato ritenendo che:

  • l’indicazione, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006, della capacità produttiva sarebbe un dato di tipo descrittivo e non “prescrittivo” dell’Autorizzazione ambientale integrata in cui, invece, sarebbero prescrittive esclusivamente le sole soglie relative al rispetto dei limiti di emissioni in Aria, Acqua, Rumore e Suolo, che involgerebbero direttamente la capacità produttiva;
  • il dato della capacità produttiva sarebbe rilevante solo laddove sia dimostrata una violazione delle soglie di inquinamento per gli elementi sopra indicati (Aria, Acqua, etc..), ma tale lesione deve essere dimostrata, cosa che non è nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro prescrittivo. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA.

Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 23.05.2024
Documenti allegati

Recenti

21 Maggio 2025
PRGR Marche – adottata proposta a seguito di procedura VAS
Con DGR n. 646 del 5 maggio 2025 recante "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente Approvazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti - Aggiornamento del Piano approvato con Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 128 del 14/04/2015”, è stata adottata la Proposta di Piano Regionale Rifiuti a seguito della procedura di VAS
Leggi di +
20 Maggio 2025
Decreto FER X transitorio - pubblicate le Regole operative
Il 20 maggio 2025 è stato pubblicato, sul sito del MASE, il Decreto direttoriale n. 15 del 20 maggio 2025 recante approvazione delle Regole operative per la partecipazione alle procedute competitive relative al DM 30 dicembre 2024
Leggi di +
20 Maggio 2025
Classificazione rifiuti batterie e accumulatori – Nuovi codici EER
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione europea che modifica la Decisione 2000/532/CE, che istituisce l’elenco europeo armonizzato dei rifiuti.
Leggi di +
19 Maggio 2025
Progetto FEAD Sleep circular – raccolta e riciclo materiassi fine vita
FEAD ha avviato un progetto denominato “Sleep circular” - un partenariato circolare della catena del valore per la raccolta e il riciclo dei materassi a fine vita che attraverso una piattaforma di stakeholder avviata a livello europeo mira ad aprire la strada a un piano d'azione comune per affrontare i bassi tassi di riciclo di tali rifiuti in Europa ...
Leggi di +
19 Maggio 2025
Sentenza Consiglio di Stato – fanghi sono rifiuti solo dopo processo di depurazione
Il Consiglio di Stato ha confermato, nella sentenza 10 febbraio 2025, n. 1064 che i fanghi che derivano dalla depurazione delle acque reflue sono soggetti al regime dei rifiuti solo dopo la fine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di decontaminazione, come prevede il D.Lgs. n. 152/2006.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL